Interfaccia Conti Banche

 

L'articolo 114duodecies (Conti di pagamento e forme di tutela) de l Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 11, stabilisce che l e somme di denaro dei clienti detenute nei conti di pagamento dall'Istituto di Pagamento e non ancora consegnate al beneficiario o trasferite ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono: 

  • depositati presso una banca autorizzata ad operare in Italia in conti intestati agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti   distinti da quelli dell'istituto di pagamento;
  • investiti in titoli di debito qualificati, depositati presso depositari abilitati.


Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano alle somme di denaro dei clienti che, in relazione ai singoli clienti, superano la soglia di 100,00 euro.


Il Modulo Interfaccia Conti Banche consente la gestione delle giacenze giornaliere sui Conti di Pagamento intestati alla clientela, la produzione di ordini verso la Banca dell'Istituto di Pagamento per la Gestione dei Depositi intestati alla clientela e la riconciliazione dei conti che l'Istituto di Pagamento detiene presso la propria Banca.

 

Le componenti del modulo Interfaccia Conti Banche consentono di:

  •  calcolare al termine di ogni giornata operativa le giacenze disponibili sui Conti di Pagamento intestati alla clientela
  •  predisporre, in via automatica, le disposizioni da impartire alla Banca per la movimentazione dei Conti di Deposito o per gli l'esecuzione degli investimenti o degli smobilizzi dei titoli di debito
  • riconciliare gli estratti conto prodotti dalla banca con le evidenze contabili dell'Istituto di Pagamento.

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